Con decreto del 10 marzo 2014 il Ministro della Giustizia ha firmato un Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati.
Il Regolamento si collega ed è attuazione dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, La legge professionale per gli avvocati. Al momento si attende la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi la sua effettiva entrata in vigore.
Trattasi di criteri destinati a regolare quei casi in cui il compenso dell’attività dell’avvocato non sia stato determinato in forma scritta o comunque non sia stato determinato consensualmente all’atto del conferimento dell’incarico o successivamente. O ancora destinati ad operare in ipotesi di liquidazione giudiziale, perché ad esempio spese e compensi dell’avvocato della parte vittoriosa vengono posti a carico del soccombente o perché essi vengono liquidate in seguito a prestazione di attività forense nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. L’effetto indiretto sarà quello di orientare comunque le determinazioni consensuali e offrire ai clienti che interpellano i professionisti forensi un criterio oggettivo per misurare il valore della loro prestazioni.
Anche in caso di determinazione contrattuale del compenso resta ferma in ogni caso la disciplina del rimborso delle spese, anche di quelle spese cosiddette generali, cioè destinate a compensare gli oneri di organizzazione e gestione dello studio, fissata quest’ultima nella percentuale del 15% del compenso.
La tecnica degli estensori del regolamento consiste nel determinare una cifra (il parametro) per ogni fase tipica del procedimento o, complessivamente, per taluni procedimenti, secondo scaglioni di valore, salva la possibilità di aumentare fino all’80 % o diminuire fino al 50% in considerazione dei singoli casi, da valutare secondo alcuni fattori predeterminati quali:
urgenza – pregio dell’attività – importanza delle questioni – valore dell’affare all’interno del minimo e massimo dello scaglione di riferimento, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, complessità delle questioni, etc…
Ulteriori aumenti possono essere applicati se l’avvocato si trova a difendere più parti o a difendere una parte contro una molteplicità di avversari o in caso di conciliazione / transazione della controversia. Diminuzioni sono previste in caso di condanna per litigiosità temeraria, nei casi di cd. “abuso del processo” e negli altri casi minori presi in considerazione dal regolamento medesimo cui si fa rinvio per una più attenta disamina: