Cass. Civile, sezione III, 27 marzo 2019, n. 8473
Due sono i passaggi chiave della recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 8473 del 27 marzo 2019, che consentono di sciogliere alcuni dei nodi interpretativi della disciplina della mediazione obbligatoria.
Il primo:
“Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione dalla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto… sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione , in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. ….. Il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei poteri contenuti nella procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.”
Ne deriva che:
- Il difensore può, come qualsiasi altro soggetto validamente delegato, sostituire la parte nell’ambito del procedimento di mediazione e, a fronte dello sdoppiamento dei ruoli, non risulta necessaria una duplicazione dei soggetti.
- Per la validità della procura è necessaria l’attribuzione specifica del potere di partecipare alla mediazione e di disporre dei diritti che ne sono oggetto. Non basterebbe a tal fine un testo che attribuisca al difensore “ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche il potere di conciliare la controversia”.
- Non ritengo indispensabile, al fine dello sdoppiamento dei ruoli, una duplicazione dei documenti destinati ad accogliere la manifestazione di volontà della parte e tuttavia, ad evitare possibili fraintendimenti, siffatta duplicazione potrebbe essere auspicabile.
- Laddove, per la natura dei diritti che sono oggetto della mediazione, sia necessario che la forma della procura sostanziale sia quella della scrittura privata autenticata, in quanto deve rispecchiare i requisiti di validità degli atti di disposizione di quei diritti (art. 1392 c.c.), occorre avere presente che il difensore non è dotato di un generale potere di autenticazione della sottoscrizione della parte dal momento che tale potere (di natura pubblicistica) è limitato all’autenticazione delle procure processuali (artt. 83 – 185 c.p.c.).
Il secondo:
“…L’onere della parte …di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l’avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all’esito del quale, ricevute le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione.
Non può invece ritenersi che al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità sia necessario pretendere dalla parte anche un impegno in positivo ad impegnarsi in una discussione alternativa rispetto al giudizio”
Ne deriva che:
- Affinchè sia soddisfatta la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria è sufficiente l’avvio della mediazione e che il primo incontro si sia concluso negativamente.
- Anche la parte istante rimane libera di manifestare parere negativo al proseguimento della procedura di mediazione fin dal primo incontro senza che tale comportamento possa essere valutato come un’ipotesi di mancato adempimento dell’onere.